[1]Prima di intraprendere l'impianto di una funicolare aerea, chi ne fa la richiesta, deve corrispondere ai proprietari dei fondi servienti una indennita' corrispondente alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitu' secondo le norme stabilite negli articoli 6 e 7 della legge 7 giugno 1894, n. 232.

[2]Alla fine del tempo stabilito nell'atto costitutivo della servitu', l'esercente dovra' provvedere perche' sia rimosso ogni impianto dal terreno occupato, rimettendolo in pristino stato; egli pero', quando il proprietario ne faccia richiesta, dovra' cedere a questo le opere esistenti, mediante compensi da convenirsi oppure a prezzo di stima.

Testo vigente dal 8 luglio 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-06-13;403~art8 · fonte del testo

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