Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, dopo almeno quattro anni di servizio in ruolo, possono essere assegnati ad attivita' parascolastiche compatibili con la dignita' della funzione di istituto, nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 23 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-12-02;1213~art1 · fonte su Normattiva