Per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge si provvede mediante l'impiego di un'aliquota dei presidi e professori di scuole secondarie di primo e secondo grado, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici, degli insegnanti elementari e delle insegnanti di scuola materna dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, messi a disposizione del Ministero degli affari esteri nei limiti e secondo le modalita' previste dal testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891. Al personale suddetto si applicano le stesse norme sullo stato giuridico ed economico vigenti per il personale di ruolo assegnato dal Ministero degli affari esteri alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero in base ai provvedimenti legislativi sopracitati.

Testo vigente dal 19 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-03-03;153~art7 · fonte su Normattiva