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Le opere necessarie per la costruzione di impianti nucleari autorizzati dal Ministro per l'industria e per il commercio possono, con decreto dello stesso Ministro, essere dichiarate di pubblica utilita' ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 23.5, e successive modificazioni. Con le stesse modalita' le opere predette possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili a termini dello articolo 71 della stessa legge.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 23 marzo 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860~art10 · fonte su Normattiva