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Il trasporto di materie fissili speciali non puo' essere autorizzato se non e' fornita la prova della esistenza di una garanzia finanziaria, secondo le modalita' previste nell'articolo seguente, per il risarcimento dei danni ai terzi nella misura di 3.150 milioni di lire. La garanzia finanziaria deve essere data dall'esercente l'impianto nucleare nel cui interesse avviene il trasporto, salvo che si tratti di trasportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della presente legge, ed il trasportatore assuma in proprio la garanzia finanziaria per il trasporto. Per i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto non puo' essere autorizzato se non e' fornita la prova dell'esistenza di valida garanzia finanziaria nei limiti di cui al primo comma. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo precedente si applicano anche, ai trasporti di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 21 novembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860~art20 · fonte su Normattiva