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Qualora la garanzia finanziaria sia prestata con fidejussione l'importo previsto dall'articolo 54 della tariffa allegato A del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sara' applicato nella misura dello 0,1 per mille.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1963 al 21 novembre 1975
