Nulla e' innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, d'igiene del suolo e dell'abitato, di industrie insalubri, nonche' di quanto attiene alla sicurezza degli impianti sottoposti alla vigilanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, limitatamente alle apparecchiature attualmente sottoposte alla sua vigilanza, ancorche' incorporate o comunque facenti parte di impianti nucleari. Parimenti nulla e' innovato in materia di demanio marittimo, di acque territoriali e di acque pubbliche.

Testo vigente dal 30 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1860~art34 · fonte su Normattiva