Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 22 — Presidi e servizi multizonali di prevenzione

La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarita' dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro:

  • a)individua le unita' sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
  • b)definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
  • c)prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unita' sanitaria locale. I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, secondo le modalita' di cui all'articolo 18.

Testo vigente dal 28 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art22 · fonte su Normattiva