Istituzione del servizio sanitario nazionale
Art. 22 — Presidi e servizi multizonali di prevenzione
La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarita' dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro:
- a)individua le unita' sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- b)definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
- c)prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unita' sanitaria locale. I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, secondo le modalita' di cui all'articolo 18.
Testo vigente dal 28 dicembre 1978
