È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale della Spezia in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, dell'art. 5 della legge n. 33 del 2019, per cui il nuovo art. 438, comma 1- bis , cod. proc. pen., che preclude l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo, si applica soltanto ai «fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge». Al contrario di quanto presupposto, la ratio della disposizione censurata depone inequivocabilmente a favore dell'interpretazione secondo cui essa identifica il tempus commissi delicti nel momento di commissione della condotta criminosa, nel quale la norma svolge la propria funzione di orientamento della condotta dei consociati. Così interpretata, la disposizione si pone in conformità, anziché in contrasto, con il divieto di applicazione retroattiva della legge penale, sancito - oltre che dallo stesso art. 25, secondo comma, Cost. - dall'art. 7 CEDU, escludendo che una disciplina di natura processuale ma avente effetti peggiorativi sulla pena applicabile in caso di condanna, come quella stabilita nel suo complesso dalla legge n. 33 del 2019, possa applicarsi a condotte commesse prima della sua entrata in vigore, ancorché l'evento costitutivo del reato si sia verificato successivamente.
Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 438 c.p.p. · Art. 27 cost.