All'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice da' al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458».

Testo vigente dal 19 aprile 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-04-12;33~art4 · fonte su Normattiva