Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 10 della legge 1 marzo 1975, n. 47, salvo le sanzioni amministrative relative agli articoli 26, 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2367, sono ulteriormente raddoppiate dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Sono altresi' quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1 marzo 1975, n. 47.

Testo vigente dal 8 agosto 1984

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 729/1988

    Questione infondata
    30 giugno 1988

    FORESTE - TUTELA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI La legge 4.8.1984, n. 424, che reca norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi, si è limitata ad aumentare le sanzioni per illeciti amministrativi previsti dalla legislazione statale espressamente richiamata (artt. 10 e 11 della l. 1.3.1975, n. 47), e non è pertanto applicabile nell'ipotesi in cui la regione, nell'esercizio della competenza ad essa spettante in materia di agricoltura, abbia organicamente disciplinato la materia (come è avvenuto nel caso della Regione Liguria che ha approntato un sistema sanzionatorio con propria legge n. 22 del 16 aprile 1984).(Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge 4 agosto 1984 n. 424).

    Art. 117 cost. · Art. 1 Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;424~art1 · fonte su Normattiva