Modifiche al sistema penale

Art. 8 — Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. ((Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia gia' intervenuta sentenza passata in giudicato)).

Testo vigente dal 31 gennaio 1986

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Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 171/2017

    Questione inammissibile
    12 luglio 2017

    È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza e per richiesta di intervento precluso alla Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, censurato dal Tribunale di Genova - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui limita la continuazione, ed il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni, alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La questione dell'applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni al concorso materiale degli illeciti amministrativi risulta priva di rilevanza, poiché non è ricompresa tra i motivi di opposizione all'ordinanza-ingiunzione dedotti dal ricorrente nel giudizio a quo, il quale ha natura meramente impugnatoria e non consente, quindi, al giudice di rilevare d'ufficio vizi ulteriori. Sotto diverso profilo, l'intervento invocato dal rimettente deve ritenersi precluso dalla discrezionalità del legislatore nella configurazione del trattamento sanzionatorio per il concorso tra plurime violazioni e dall'assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate. ( Precedenti citati: ordinanze n. 270 del 2015, n. 280 del 1999, n. 23 del 1995 e n. 468 del 1989, sulla discrezionalità del legislatore nella configurazione del trattamento sanzionatorio per il concorso).

    Art. 3 cost. · Art. 81 c.p. · Art. 8 Modifiche al sistema penale · Art. 193 t.u.a.

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  • Ordinanza n. 270/2015

    Questione inammissibile
    17 dicembre 2015

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui limita la continuazione, ed il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni, alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. Infatti, l'ordinanza di rimessione non contiene indicazioni sufficienti ad una completa ricostruzione della fattispecie a quo , necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione proposta. Inoltre, l'intervento richiesto dal rimettente deve ritenersi precluso dalla discrezionalità riconosciuta al legislatore nella configurazione del trattamento sanzionatorio per il concorso tra plurime violazioni e dall'assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate. Nel senso che rientra nella discrezionalità del legislatore configurare il concorso tra plurime violazioni, v., in relazione a questioni analoghe, le citate ordinanze nn. 280/1999, 23/1995, 468/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 81 c.p. · Art. 8 Modifiche al sistema penale · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688

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  • Ordinanza n. 36/2015

    Questione inammissibile
    12 marzo 2015

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - introdotto dall'art. 1- sexies d.l. n. 688 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 1986 - impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., primo comma, nella parte in cui limita la continuazione, ed il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni, alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. Infatti, la motivazione dell'ordinanza di rimessione non risulta autosufficiente in quanto non contiene le indicazioni utili ad una completa ricostruzione della fattispecie a quo , necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Inoltre, il giudice a quo non considera la possibilità di applicare al caso l'art. 327 d.lgs. n. 209 del 2005, il quale, al comma 1, conferisce rilievo, nella disciplina delle attività assicurative, al cosiddetto "illecito seriale", determinando così un'incompleta ricostruzione del quadro normativo.

    Art. 3 cost. · Art. 81 c.p. · Art. 8 Modifiche al sistema penale · Art. 327 Codice delle assicurazioni private

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art8 · fonte su Normattiva