Art. 5
Articolo soppresso dalla l. 22 marzo 1967, n. 159.
Abrogato dal 23 aprile 1967
Articolo soppresso dalla l. 22 marzo 1967, n. 159.
Abrogato dal 23 aprile 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1962 al 23 aprile 1967. 23 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La presente legge ha efficacia per cinque anni scolastici a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 22 MARZO 1967, N. 159
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-06-04;585~art5 · fonte del testo