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Allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni zootecnica e di garantire adeguati livelli di reddito alle aziende, agricole singole e associate, il prezzo di vendita del latte alla produzione di provenienza bovina, di ogni altra specie animale, a qualsiasi uso destinato e' determinato secondo i criteri previsti dalla presente legge, nel rispetto e in armonia con le norme comunitarie e la programmazione nazionale e regionale.

Testo in vigore dal 23 luglio 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-07-08;306~art1 · fonte del testo