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Fino a quando non operano le associazioni previste dalla presente legge, e comunque non oltre le due campagne lattiero-casearie successive alla entrata in vigore della legge medesima, gli assessori regionali dell'agricoltura convocano, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9, almeno tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria e per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte. Qualora non intervenga tra le parti un accordo si applica l'articolo 11.

Testo in vigore dal 23 luglio 1975 al 14 luglio 1988

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 274/1986

    Questione inammissibile
    19 dicembre 1986

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8-12 della l. 8 luglio 1975, n. 306 (Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione) - denunciati, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 11 Cost., nella parte in cui introducono una particolare procedura per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, in asserito contrasto con il regolamento CEE n. 804 del 1968 (le cui disposizioni, alla luce anche delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia, sono incompatibili con la determinazione del prezzo stesso, in via diretta o indiretta, da parte di uno Stato membro). Difatti - come già statuito in precedenti decisioni - l'eventuale esistenza di disposizioni della legislazione nazionale, anteriore o successiva, incompatibili con le regole comunitarie - di per sé immediatamente applicabili - non esclude la necessaria immediata applicazione di queste ultime da parte del giudice nazionale, onde non può prospettarsi un problema di costituzionalità della legge nazionale incompatibile, in riferimento all'art. 11 o ad altro parametro costituzionale. - S. nn. 170/1984 e 113/1985.

    Art. 10 cost. · Art. 11 cost. · Art. 8 Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione · Art. 9 Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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