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Fino a quando non operano le associazioni previste dalla presente legge, e comunque non oltre le due campagne lattiero-casearie successive alla entrata in vigore della legge medesima, gli assessori regionali dell'agricoltura convocano, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9, almeno tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria e per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle industrie di trasformazione del latte, private e pubbliche, e delle centrali del latte. Qualora non intervenga tra le parti un accordo si applica l'articolo 11.
Testo in vigore dal 23 luglio 1975 al 14 luglio 1988
