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Per la contrattazione e per la valorizzazione del prodotto previste dalla presente legge e' costituito in ogni Regione un comitato economico, di cui fanno parte i rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5, primo e terzo comma. Ai soli fini del coordinamento interno dei propri lavori il comitato nomina nel proprio seno un segretario. Il comitato economico e' assistito dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali provvedono a designare ciascuna un proprio rappresentante. La regione promuove, nel piu' breve tempo possibile, l'insediamento del comitato, di cui al comma precedente, che dura in carica tre anni. La regione provvede, altresi', entra trenta giorni dalla scadenza, agli adempimenti necessari al rinnovo di detto comitato.

Testo in vigore dal 23 luglio 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-07-08;306~art3 · fonte del testo