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Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori singoli o associati proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari ed in genere coloro che, a qualsiasi titolo, siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata ed abbiano la disponibilita' del relativo prodotto.

Testo in vigore dal 23 luglio 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-07-08;306~art4 · fonte del testo