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Il prezzo di vendita del latte alla produzione, a qualunque uso destinato, sara' determinato, tenuto conto della particolare situazione del settore previa indicazione di uno standard merceologico minimo, secondo i seguenti criteri:

  • a)fissazione di un prezzo base determinato ai sensi dei commi successivi;
  • b)maggiorazione percentuale riferita alle qualita' del latte e anche alle condizioni igienico-sanitarie del bestiame, ai sensi del successivo articolo 9. Il prezzo di cui alla lettera a) del precedente comma e' determinato, per le singole zone di produzione, per ciascuna annata agraria, attraverso la contrattazione collettiva con la partecipazione di tutte le parti interessate e con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione del latte. A tal proposito e' stabilita la revisione semestrale riferita al prezzo degli alimenti del bestiame e al costo del lavoro.

Testo in vigore dal 23 luglio 1975 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 274/1986

    Questione inammissibile
    19 dicembre 1986

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8-12 della l. 8 luglio 1975, n. 306 (Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione) - denunciati, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 11 Cost., nella parte in cui introducono una particolare procedura per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, in asserito contrasto con il regolamento CEE n. 804 del 1968 (le cui disposizioni, alla luce anche delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia, sono incompatibili con la determinazione del prezzo stesso, in via diretta o indiretta, da parte di uno Stato membro). Difatti - come già statuito in precedenti decisioni - l'eventuale esistenza di disposizioni della legislazione nazionale, anteriore o successiva, incompatibili con le regole comunitarie - di per sé immediatamente applicabili - non esclude la necessaria immediata applicazione di queste ultime da parte del giudice nazionale, onde non può prospettarsi un problema di costituzionalità della legge nazionale incompatibile, in riferimento all'art. 11 o ad altro parametro costituzionale. - S. nn. 170/1984 e 113/1985.

    Art. 10 cost. · Art. 11 cost. · Art. 8 Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione · Art. 9 Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-08;306~art8 · fonte su Normattiva