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Il prezzo di vendita del latte alla produzione, a qualunque uso destinato, sara' determinato, tenuto conto della particolare situazione del settore previa indicazione di uno standard merceologico minimo, secondo i seguenti criteri:
- a)fissazione di un prezzo base determinato ai sensi dei commi successivi;
- b)maggiorazione percentuale riferita alle qualita' del latte e anche alle condizioni igienico-sanitarie del bestiame, ai sensi del successivo articolo 9. Il prezzo di cui alla lettera a) del precedente comma e' determinato, per le singole zone di produzione, per ciascuna annata agraria, attraverso la contrattazione collettiva con la partecipazione di tutte le parti interessate e con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione del latte. A tal proposito e' stabilita la revisione semestrale riferita al prezzo degli alimenti del bestiame e al costo del lavoro.
Testo in vigore dal 23 luglio 1975 al 22 dicembre 2008
