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La maggiorazione di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 e' riferita ad aumenti percentuali del prezzo base a secondo delle diverse destinazioni del latte, tenuto conto:
- a)del contenuto in grasso e proteine;
- b)del valore batteriologico;
- c)delle condizioni igienico-sanitarie del bestiame;
- d)della refrigerazione del latte alla stalla. Le regioni indicano le associazioni, gli istituti e i laboratori presso i quali espletare le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte, nel rispetto delle vigenti disposizioni. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, sentito il parere delle parti contraenti e, fino alla loro costituzione, delle organizzazioni di cui all'articolo 12, determinano con proprie leggi, fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali:
- 1)lo standard merceologico minimo del latte;
- 2)le percentuali di maggiorazione di cui alle lettere a), b), e) e d) del precedente primo comma, percentuali che possono essere variate annualmente con provvedimenti delle regioni stesse, sentito il parere delle parti sopraindicate;
- 3)le norme tecniche per la valutazione e i controlli del contenuto in grasso e in proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame in modo da fornire ogni garanzia alle parti interessate.
Testo in vigore dal 23 luglio 1975 al 22 dicembre 2008
