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La maggiorazione di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 e' riferita ad aumenti percentuali del prezzo base a secondo delle diverse destinazioni del latte, tenuto conto:

  • a)del contenuto in grasso e proteine;
  • b)del valore batteriologico;
  • c)delle condizioni igienico-sanitarie del bestiame;
  • d)della refrigerazione del latte alla stalla. Le regioni indicano le associazioni, gli istituti e i laboratori presso i quali espletare le analisi per la definizione delle caratteristiche del latte, nel rispetto delle vigenti disposizioni. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, sentito il parere delle parti contraenti e, fino alla loro costituzione, delle organizzazioni di cui all'articolo 12, determinano con proprie leggi, fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali:
  • 1)lo standard merceologico minimo del latte;
  • 2)le percentuali di maggiorazione di cui alle lettere a), b), e) e d) del precedente primo comma, percentuali che possono essere variate annualmente con provvedimenti delle regioni stesse, sentito il parere delle parti sopraindicate;
  • 3)le norme tecniche per la valutazione e i controlli del contenuto in grasso e in proteine del latte, del suo valore batteriologico e delle condizioni sanitarie del bestiame in modo da fornire ogni garanzia alle parti interessate.

Testo in vigore dal 23 luglio 1975 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 274/1986

    Questione inammissibile
    19 dicembre 1986

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8-12 della l. 8 luglio 1975, n. 306 (Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione) - denunciati, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 11 Cost., nella parte in cui introducono una particolare procedura per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, in asserito contrasto con il regolamento CEE n. 804 del 1968 (le cui disposizioni, alla luce anche delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia, sono incompatibili con la determinazione del prezzo stesso, in via diretta o indiretta, da parte di uno Stato membro). Difatti - come già statuito in precedenti decisioni - l'eventuale esistenza di disposizioni della legislazione nazionale, anteriore o successiva, incompatibili con le regole comunitarie - di per sé immediatamente applicabili - non esclude la necessaria immediata applicazione di queste ultime da parte del giudice nazionale, onde non può prospettarsi un problema di costituzionalità della legge nazionale incompatibile, in riferimento all'art. 11 o ad altro parametro costituzionale. - S. nn. 170/1984 e 113/1985.

    Art. 10 cost. · Art. 11 cost. · Art. 8 Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione · Art. 9 Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-08;306~art9 · fonte del testo