Art. 5 — Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio
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Per i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza. ((2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti)) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimita'. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della meta' per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.
Testo in vigore dal 31 luglio 2007 al 16 novembre 2008
