Art. 7 — Incremento del fondo di produttività ed utilizzazione di vetture protette
In considerazione delle particolari e straordinarie esigenze della giustizia, per il personale non dirigenziale del ruolo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie che disimpegna funzioni di assistenza nei processi penali di particolare rilevanza o che svolge funzioni nelle direzioni antimafia, il fondo di produttivita' collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all'articolo 36 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, e' incrementato di lire 5.758 milioni per l'anno 1998 e lire 2.879 milioni per l'anno 1999. In sede di contrattazione decentrata di amministrazione, sono definiti i criteri per l'attribuzione delle somme da destinare al personale indicato al comma 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 119, 120, 121 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpretano nel senso che non riguardano le autovetture protette assegnate al personale di magistratura a fini di tutela e sicurezza o ad altri soggetti, incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a pericolo.
Testo vigente dal 8 maggio 1998
