L'indennita' corrisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e' attribuita, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli uditori giudiziari destinati, a decorrere dal 1 gennaio 1996, alle sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e destinati alle medesime sedi dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici.

Testo vigente dal 8 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-05-04;133~art8 · fonte su Normattiva