Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia

Art. 3 — Caratteristiche dei benefici

I redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:

  • a)20 per cento, per le lavoratrici;
  • b)30 per cento, per i lavoratori. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis). La fruizione dei benefici di cui al comma 1 e' incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 di cembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attivita' lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall'articolo 2. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, e' computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma.

Testo vigente dal 13 gennaio 2011

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urn:nir:stato:legge:2010-12-30;238~art3 · fonte su Normattiva