A decorrere dal 1 gennaio 1986 sono soggetti al pagamento in misura fissa delle imposte di registro e di trascrizione ipotecaria e sono altresi' esenti dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili gli atti ed i contratti concernenti operazioni immobiliari, nelle quali siano parte per il perseguimento dei loro fini istituzionali:

  • 1)l'ente zona industriale di Trieste (EZIT);
  • 2)i consorzi per lo sviluppo delle zone industriali di Gorizia e di Monfalcone;
  • 3)il consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste costituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.

Testo vigente dal 17 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;26~art5 · fonte su Normattiva