Per i fini previsti dall'articolo 1 della presente legge:
- a)la dotazione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e' elevata di lire dieci miliardi per l'anno 1985, di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987. e 1988 e di lire trenta miliardi per l'anno 1989; tale incremento e' destinato ai settori di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 1 della presente legge e, nel loro ambito, con preferenza per le iniziative che comportino l'introduzione di innovazioni ad alta tecnologia, il trasferimento nella produzione di nuovi risultati della ricerca o quelle che incrementino l'occupazione;
- b)la dotazione del fondo destinato alle esigenze di Trieste di cui all'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, consolidato con la legge 6 dicembre 1971, n. 1114, e la legge 18 luglio 1980, n. 373, e' elevata di lire nove miliardi per l'anno 1985, di lire quindici miliardi per l'anno 1986, di lire venti miliardi per l'anno 1987 e di lire ventinove miliardi per l'anno 1988 e di lire trenta miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995. La dotazione complessiva del fondo e' destinata almeno per il 50 per cento, a partire dal 1986, ad interventi direttamente finalizzati ai settori di cui all'articolo 1 della presente legge. Per la predisposizione del piano di utilizzo del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1980, n. 373, la Commissione prevista dall'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, acquisisce il parere degli enti locali ed economici della provincia, nonche' delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'intervento a favore delle imprese avviene secondo criteri e priorita' fissati nel piano con particolare riguardo alle piccole e medie imprese comprese quelle cooperative ed artigiane;
- c)la dotazione del fondo destinato al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, e' incrementata di lire due miliardi per l'anno 1985, di lire sei miliardi per l'anno 1986, di lire sette miliardi per l'anno 1987 e di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1995. L'attivita' del fondo e' prorogata a tutto il 31 dicembre 1995.
Testo vigente dal 17 febbraio 1986
