Ai magistrati che, per effetto della modificazione o della riduzione dell'organico degli uffici indicati nelle tabelle A, B, C e, D annesse alla presente legge, risulteranno in soprannumero e dovranno essere trasferiti, entro il termine indicato nell'articolo seguente, ad altra sede giusta l'art. 2, comma quarto, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e' attribuita l'intera indennita' di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, per il periodo di mesi sei a decorrere dalla data di assunzione del possesso.
Testo vigente dal 9 giugno 1956
