Ai magistrati che, per effetto della riduzione dell'organico degli uffici indicati nella tabella B, allegata alla presente legge, risulteranno in soprannumero e dovranno essere trasferiti, entro il termine indicato nell'articolo seguente, alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso la stessa Corte, giusta l'art. 2, comma quarto, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura, e' attribuita l'intera indennita' di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, per il periodo di mesi sei a decorrere dalla data di assunzione del possesso.

Testo vigente dal 12 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-22;330~art2 · fonte del testo