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[1]Agli articoli 13, 21, 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:
[2]Nel penultimo comma dell'art. 13 modificato con legge 7 aprile 1938, n. 378, e 17 novembre 1950, n. 1095, dopo Le parole: "La Cassa di risparmio di Calabria" sono inserite le seguenti: "La Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo". L'ultimo comma dello stesso art. 13 aggiunto con la legge 7 aprile 1938, n. 378, e modificato con la legge 17 novembre 1950, n. 1095, resta modificato come segue: "La Banca nazionale dell'agricultura, la Cassa di risparmio di Calabria e la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo potranno compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le modalita' ed entro il limite massimo di somme che saranno stabilite dagli organi di vigilanza sulle aziende di credito". Nel secondo comma dell'art. 21, modificato dal regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, e della legge 17 novembre 1950, n. 1095, le parole: "La Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura e la Cassa di risparmio di Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "La Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria e la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo". Nel secondo comma dell'art. 22, dopo le parole: "dalla Banca nazionale dell'agricoltura, dalla Cassa di risparmio di Calabria", sono inserite le seguenti: "dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo".
Testo in vigore dal 18 marzo 1953 al 1 gennaio 1994
