Per la formazione del piano di massima e dei piani particolareggiati relativi alle zone di cui all'articolo precedente, e per tutto quanto attiene alla loro esecuzione, sono applicabili le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e successive modificazioni. Rimane fermo, per l'attuazione di detti piani, il termine stabilito per il vigente piano regolatore di Roma.
Testo vigente dal 15 aprile 1952
