L'articolo 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e' sostituito dal seguente: "Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell'articolo 18, ed i piani particolareggiati previsti dall'articolo 13 sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano".
Testo vigente dal 31 agosto 1967
