Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilita' previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che e' investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente.

Testo vigente dal 2 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-13;60~art8 · fonte del testo