All'articolo 8, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: "I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori -" sono inserite le seguenti: ", anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive,".
Testo vigente dal 8 febbraio 1997
