Incremento dell'automobilismo pesante
Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1942, N. 993
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Il Ministero della guerra, nei limiti della disponibilita' del suo bilancio, ed a suo insindacabile giudizio, potra' accordare agli autoveicoli di cui alle lettere a), b), d), e), f) dell'art. 1 un premio annuo di buona manutenzione per un periodo massimo di tre anni, anche non consecutivi.
Testo in vigore dal 6 luglio 1932 al 11 settembre 1942
