Incremento dell'automobilismo pesante

Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1942, N. 993

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Gli autoveicoli gia' dichiarati «ausiliari militari» alla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari dei quali abbiano gia' richiesto ed ottenuto le agevolazioni di cui al R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2080, continueranno a godere delle stesse agevolazioni loro accordate, finche' permanga in essi la qualita' di «autoveicolo ausiliario militare». Per ogni ulteriore applicazione il decreto-legge citato deve intendersi abrogato come abrogata e' la denominazione di «autoveicoli ausiliari militari».

Testo in vigore dal 6 luglio 1932 al 11 settembre 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-05-30;759~art4 · fonte del testo