Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1942, N. 993
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[1]Il Ministero della guerra, di concerto con quelli delle finanze, delle comunicazioni, dell'agricoltura e delle corporazioni, dettera' le norme per l'applicazione della presente legge nelle forme prescritte dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 maggio 1932 - Anno X
[2]VITTORIO EMANUELE
[3]Mussolini - Gazzera - Mosconi-
[4]Acerbo - Ciano - Bottai. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 6 luglio 1932 al 11 settembre 1942
