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Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e' integrato della complessiva somma di lire 4 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, mediante conferimento di eguali importi da parte dello Stato. Gli importi di cui al precedente comma sono destinati per il 70 per cento alle operazioni di finanziamento per nuove produzioni, per la distribuzione e l'esportazione di film nazionali e per le industrie tecniche e, per il 30 per cento, alla concessione di contributi ed alle operazioni di finanziamento di cui al terzo e quarto comma dello stesso articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1978 al 6 febbraio 2004
