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I limiti del 30 per cento e di lire 5 milioni, indicati nell'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, sono elevati rispettivamente al 40 per cento e a lire 10 milioni.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1978 al 6 febbraio 2004
