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All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni 1977 e 1978, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1978 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-01-20;25~art4 · fonte su Normattiva