A tutti i consiglieri provinciali e' corrisposta una indennita' di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio entro i seguenti limiti:
- 1)province fino a 250.000 abitanti.......... L. 10.000 2) province da 250.001 a 500.000 abitanti....... L. 15.000 3) province con oltre 500.000 abitanti......... L. 20.000
Testo vigente dal 18 maggio 1974
