A tutti i consiglieri provinciali e' corrisposta una indennita' di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio entro i seguenti limiti:

  • 1)province fino a 250.000 abitanti.......... L. 10.000 2) province da 250.001 a 500.000 abitanti....... L. 15.000 3) province con oltre 500.000 abitanti......... L. 20.000

Testo vigente dal 18 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;169~art6 · fonte su Normattiva