Ai sindaci dei comuni e' corrisposta una indennita' mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:

  • 1)comuni fino a 1.000 abitanti, fino a L. 50.000;
  • 2)comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, fino a L. 60.000;
  • 3)comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, fino a L. 100.000;
  • 4)comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, fino a lire 130.000;
  • 5)comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 180.000;
  • 6)comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, fino a lire 200.000;
  • 7)comuni da 50.001 a 100.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, fino a L. 280.000;
  • 8)comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, fino a L. 320.000;
  • 9)comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, fino a lire 450.000;
  • 10)comuni da 500.001 abitanti a un milione, fino a L. 500.000;
  • 11)comuni oltre 1.000.000 di abitanti, fino a lire 600.000.1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 dicembre 1979 n. 632

1

con decorrenza dal 1 febbraio 1979

La L. 18 dicembre 1979 n. 632 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A decorrere dal 1 febbraio 1979 i limiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 26 aprile 1974, n. 169, entro i quali i consigli comunali e provinciali fissano le indennita' in essi previste, sono aumentati nella misura del 100 per cento".

Testo vigente dal 6 gennaio 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-04-26;169~art1 · fonte su Normattiva