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Alla maggiore spesa di lire 36.200.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sara' fatto fronte con le somme gia' stanziate nei capitoli n. 207 (lire 20.000.000); n. 209 (lire 7.000.000); n. 211 (lire 6.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto; nel capitolo n. 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1955-56 (lire 1.300.000), e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 92 (lire 1.500.000) dello stesso stato di previsione per l'esercizio anzidetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con i propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1955 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-12-05;1305~art8 · fonte del testo