Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al personale della Guardia di finanza imbarcato su navi militari o su unita' navali del Corpo, nella misura prevista per i corrispondenti gradi della Marina militare. Ai sottufficiali e militari di truppa del predetto Corpo i capi di corredo perduti in caso di sinistro sono sostituiti in natura.

Testo vigente dal 2 febbraio 1966

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urn:nir:stato:legge:1965-12-30;1560~art6 · fonte del testo