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Il compenso giornaliero previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1959, n. 30, per i componenti, le commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneita' o di promozione negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica e' elevato da lire 400 a lire 700.

Testo in vigore dal 6 giugno 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-05-20;335~art1 · fonte del testo