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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1966 in lire 2.500 milioni, si fara' fronte con una corrispondente aliquota del maggiore gettito conseguente dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 6 giugno 1966 al 16 dicembre 2010
