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Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con un contributo annuo di L. 18.000 per unita' attiva iscritta all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali, a partire dal 1› gennaio 1988.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1988 al 27 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-12-29;546~art6 · fonte su Normattiva