Al personale sanitario ausiliario infermieristico, ostetrico, fisioterapista e massoterapista, di laboratorio di analisi cliniche, diplomato o abilitato, dipendente da enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e' dovuta una indennita' infermieristica per la peculiarita' ed il rischio delle funzioni svolte.

Testo vigente dal 3 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-30;518~art1 · fonte su Normattiva