L'art. 1 della presente legge e' applicabile al personale di ruolo ed al personale non di ruolo assunto a contratto ad orario pieno per lo svolgimento delle funzioni che, secondo i regolamenti dei singoli enti, sono normalmente riservate al personale di ruolo.

Testo vigente dal 3 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-30;518~art2 · fonte su Normattiva