L'ammontare della indennita' infermieristica prevista dalla presente legge e' unico per tutto il personale indicato al precedente articolo 2 ed e' fissato in lire 180 mila annue da erogarsi in dodici mensilita'.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
L'ammontare della indennita' infermieristica prevista dalla presente legge e' unico per tutto il personale indicato al precedente articolo 2 ed e' fissato in lire 180 mila annue da erogarsi in dodici mensilita'.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-06-30;518~art5 · fonte su Normattiva