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Le disposizioni dell'art. 12 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano modificate dall'art. 6 della legge 21 aprile 1949, n. 185, riguardanti la concessione di indennita' di volo al personale della Aeronautica, sono estese al personale militare e civile dell'Esercito e della Marina che compia nell'interesse del servizio, voli comandati dai competenti enti dell'Esercito e della Marina.
Testo in vigore dal 20 marzo 1953 al 9 ottobre 2010
