Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 novembre 1964 al 9 settembre 1973. Leggi il testo vigente →

Alla spesa occorrente per il pagamento delle indennita' di cui ai precedenti articoli si provvedera' mediante stanziamento in bilancio da iscriversi in apposito distinto capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' - Istituto superiore di sanita'. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte:

  • 1)per l'esercizio finanziario 1963-64 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 110 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'esercizio medesimo;
  • 2)per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo suddetto, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 17 novembre 1964 al 9 settembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-11-02;1159~art4 · fonte del testo